Permesso di Costruire (PdC)
E' l'atto amministrativo con cui l'autorità comunale consente lo svolgimento di attività comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel rispetto della
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
Descrizione
E’ l’atto autorizzativo a cui sono subordinati gli interventi di trasformazione edilizia del territorio nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente come individuati al Titolo II, Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
Sono soggetti a permesso di costruire:
gli interventi di nuova costruzione;
gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria
gli altri interventi sottoposti a permesso di costruire in forza della legislazione vigente regionale e nazionale.
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità del permesso di costruire costituisce abuso edilizio, sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).
Sono soggetti a permesso di costruire:
gli interventi di nuova costruzione;
gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria
gli altri interventi sottoposti a permesso di costruire in forza della legislazione vigente regionale e nazionale.
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità del permesso di costruire costituisce abuso edilizio, sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).
Come fare
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale SUE
Cosa serve
Per richiedere il permesso a costruire occorre presentare la seguente domanda corredata dei necessari documenti.
Modelli principali Compila Visualizza Dettagli
0906 – Permesso di costruire (PDC) unificato
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0906 – Permesso di costruire (PDC) unificato
Cosa si ottiene
Permesso di costruire (PDC) unificato
Tempi e scadenze
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del Procedimento cura l’istruttoria. Detto termine può essere interrotto una sola volta, entro 30 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso il termine di 60 giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine può inoltre essere sospeso per consentire modifiche di modesta entità al progetto originario. Il provvedimento finale è adottato entro 30 giorni dal termine dell’istruttoria.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 .
In questi ultimi casi, il termine di 30 giorni per il rilascio del provvedimento, anziché decorrere dalla definizione dell’istruttoria, decorre dal rilascio dell’atto di assenso relativo al vincolo.
I termini previsti di conclusione del procedimento e i rimedi esperibili in caso d’inerzia sono contenuti nei seguenti riferimenti normativi:
richiesta permesso di costruire
articoli 20-21 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i
conclusione procedimento: rilascio provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda fatti salvi interruzioni per motivi procedurali;
conclusione in caso d’inerzia: silenzio-assenso superati 90 giorni dal ricevimento della domanda fatti salvi interruzioni per motivi procedurali;
richiesta permesso di costruire in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali
articoli 20-21 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i
conclusione procedimento: rilascio provvedimento entro 90 giorni dall’adozione “del provvedimento espresso riferito ai vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali” fatti salvi interruzioni per motivi procedurali;
conclusione in caso d’inerzia: intervento sostitutivo regionale.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 .
In questi ultimi casi, il termine di 30 giorni per il rilascio del provvedimento, anziché decorrere dalla definizione dell’istruttoria, decorre dal rilascio dell’atto di assenso relativo al vincolo.
I termini previsti di conclusione del procedimento e i rimedi esperibili in caso d’inerzia sono contenuti nei seguenti riferimenti normativi:
richiesta permesso di costruire
articoli 20-21 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i
conclusione procedimento: rilascio provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda fatti salvi interruzioni per motivi procedurali;
conclusione in caso d’inerzia: silenzio-assenso superati 90 giorni dal ricevimento della domanda fatti salvi interruzioni per motivi procedurali;
richiesta permesso di costruire in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali
articoli 20-21 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i
conclusione procedimento: rilascio provvedimento entro 90 giorni dall’adozione “del provvedimento espresso riferito ai vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali” fatti salvi interruzioni per motivi procedurali;
conclusione in caso d’inerzia: intervento sostitutivo regionale.
Costi
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
marca da bollo del valore vigente per la domanda
marca da bollo del valore vigente per il rilascio del permesso
diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio)
oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio)
marca da bollo del valore vigente per la domanda
marca da bollo del valore vigente per il rilascio del permesso
diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio)
oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio)
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tecnico
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
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Last edit: 23/10/2023 12:39:27