Prevenzione della Corruzione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 10, c. 8, lett. a)
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 43, c. 1;
Decreto Legislativo n. 39/2013, Art. 18, c. 5;
Legge 190/2012, Art. 1, c. 3, c. 8, c. 14.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 43, c. 1;
Decreto Legislativo n. 39/2013, Art. 18, c. 5;
Legge 190/2012, Art. 1, c. 3, c. 8, c. 14.
Obblighi normativi
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
- Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
- Atti di accertamento delle violazioni
Sezioni collegate
Documenti
AGGIORNAMENTO "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024" -
AGGIORNAMENTO "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024" -
Whistleblowing – Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità
Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, previsto all’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, recentemente oggetto di modifica ad opera dell’art.1 della L. 179/2017.
La normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni sollecita i pubblici dipendenti a denunciare le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e la procedura in questione prende il nome di “whistleblowing”.
Ai fini all’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro.
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
La normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni sollecita i pubblici dipendenti a denunciare le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e la procedura in questione prende il nome di “whistleblowing”.
Ai fini all’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro.
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Ultimo aggiornamento pagina: 06/07/2023 15:59:39
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