Addizionale Comunale IRPEF
Addizionale Comunale IRPEF
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L'addizionale è dovuta dai cittadini soggetti all'IRPEF (soggetto passivo), aventi domicilio fiscale nel Comune, con l'esenzione per tutti i contribuenti con reddito complessivo inferiore a € 7.500,00 (deliberazione consiliare n. 46 del 19.12.2024 è stata confermata per l'anno 2025, nella misura dello 0,80%).
Descrizione
A decorrere dal periodo di imposta 2020, con deliberazione G. C. n. 65 del 19.12.2019, l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef è stata deliberata nella misura annua dello 0,80% con l'esenzione per tutti i contribuenti con reddito complessivo inferiore a € 7.500,00.
Con deliberazione consiliare n. 9 del 28.01.2021 è stata confermata per l'anno 2021, nella misura dello 0,80% l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con l'esenzione per tutti i contribuenti con reddito conplessivo inferiore a € 7.500,00.
Con deliberazione consiliare n. 4 del 19.01.2023 è stata confermata per l'anno 2023, nella misura dello 0,80% l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con l'esenzione per tutti i contribuenti con reddito complessivo inferiore a € 7.500,00.
Con deliberazione consiliare n. 9 del 28.01.2021 è stata confermata per l'anno 2021, nella misura dello 0,80% l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con l'esenzione per tutti i contribuenti con reddito conplessivo inferiore a € 7.500,00.
Con deliberazione consiliare n. 4 del 19.01.2023 è stata confermata per l'anno 2023, nella misura dello 0,80% l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con l'esenzione per tutti i contribuenti con reddito complessivo inferiore a € 7.500,00.
Con deliberazione consiliare n. 42 del 21/12/2023 è stata confermata per l'anno 2024 nella misura dello 0,80% l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con l'esenzione per tutti i contribuenti con reddito complessivo inferiore a € 7.500,00.
Come fare
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 stabilisce che l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è, invece, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Per gli altri redditi l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dal comma 142, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.
Cosa serve
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 stabilisce che l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è, invece, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Per gli altri redditi l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dal comma 142, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.
Per gli altri redditi l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dal comma 142, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.
Cosa si ottiene
Il Versamento dell'Addizionale Comunale IRPEF
Tempi e scadenze
Ogni mese il sostituto d'imposta versa le ritenute applicate ai dipendenti.
Per i lavoratori autonomi il versamento è effettuato in fase di Dichiarazione dei redditi annuale
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Finanziario-Contabilità-Ragioneria
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Dèrniere modification: 07/01/2025 11:37:20