Iscrizione albo scrutatori di seggio
Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso del titolo di studio della Scuola media superiore (diploma di maturità).
- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Per gli scrutatori, a differenza dei presidenti e segretari di seggio, non è prevista l'esclusione dalle funzioni per coloro che abbiano superato il 70° anno di età.
Descrizione
Può svolgere il compito di scrutatore di seggio elettorale qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune, e che risulti iscritto nell'apposito Albo degli scrutatori di seggio elettorale.
Nomina
Gli scrutatori di seggio elettorale sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, composta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale.
Elezione
Gli scrutatori dei seggi elettorali vengono nominati tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L'avviso è affisso all'Albo pretorio del Comune e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale.
Compiti degli scrutatori
Compiti
Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche a recapitare i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.
Potestà consultiva degli scrutatori.
Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell’ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.
Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361/1957) e qualora il presidente intenda emanare l’ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Potere di decisione degli scrutatori.
Gli scrutatori, nelle operazioni dell’ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l’obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico anzidetto).
Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche a recapitare i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.
Potestà consultiva degli scrutatori.
Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell’ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.
Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361/1957) e qualora il presidente intenda emanare l’ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Potere di decisione degli scrutatori.
Gli scrutatori, nelle operazioni dell’ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l’obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico anzidetto).
Compensi
Lo scrutatore di seggio elettorale, alla pari degli componenti del seggio, ha diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologi di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione. I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.
Lo scrutatore di seggio elettorale, alla pari degli componenti del seggio, ha diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologi di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione. I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.
Come fare
Deve essere presentata apposita domanda all'ufficio anagrafe / elettorale tramite compilazione di apposito modulo, di persona in orario d'ufficio oppure via mail allegando copia di documento di riconoscimento oppure online tramite lo Sportello OnLine del cittadino di cui al link:
Cosa serve
La compilazione dell'apposito modulo di richiesta
Cosa si ottiene
L'iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio elettorale, e la possibilità di essere nominati scrutatori di seggio in occasione delle elezioni
Tempi e scadenze
La domanda può essere presentata in ogni momento.
Le domande pervenute entro il 30 novembre verranno valutate nella revisione dell'albo nel mese di gennaio dell'anno successivo.
L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di gennaio.
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione di anno in anno.
Se il richiedente non può essere iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni, con lettera al suo domicilio.
La richiesta di cancellazione dall'albo può essere presentata in ogni momento.
Se il richiedente non può essere iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni, con lettera al suo domicilio.
La richiesta di cancellazione dall'albo può essere presentata in ogni momento.
Costi
Nessuno
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Dèrniere modification: 19/07/2023 16:45:03