La Posta Elettronica Certificata è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi opponibili a terzi.
Queste caratteristiche sono state definite nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, e nei collegati documenti tecnici:
1)regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata,
2) circolare CNIPA del 24 novembre 2005 n.49
I due documenti definiscono gli aspetti generali del servizio e i dettagli tecnici che deve rispettare. Queste regole servono a garantire la validità del servizio complessivo e l’interoperabilità tra i diversi gestori di posta certificata.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 82/2005 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 235/2010), ribadisce ulteriormente il valore legale della Posta Elettronica Certificata come strumento di trasmissione telematica (ulteriori approfondimenti sull’evoluzione, la normativa e le regole della PEC sono disponibili nel sito dell’Agenzia per l’Italia digitale).
Il Decreto Legislativo 185/2008 convertito con Legge 2/2009 imprime un’accelerazione senza precedenti allo sviluppo delle trasmissioni telematiche attraverso l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata.
L’articolo 16 del Decreto sancisce che:
- le nuove società sono tenute a dichiarare l’indirizzo PEC all’iscrizione nel registro delle imprese
- i professionisti dovranno dichiarare, entro un anno, l’indirizzo PEC ai rispettivi ordini
- le società già esistenti dovranno dichiarare entro tre anni l’indirizzo PEC al registro delle imprese
- tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo PEC
Il Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 completa il quadro normativo sulla PEC. L’articolo 5 sancisce che:
- le nuove imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane devono comunicare all’atto di iscrizione il loro indirizzo PEC
- le imprese individuali attive sono tenute a depositare al registro delle imprese competente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
Inoltre è istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’elenco pubblico delle PEC delle imprese e dei professionisti denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) . L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.